Legge 194/78
L. 22 maggio 1978, n. 194 (1).
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1978, n. 140.
1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore
sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo
delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e
sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato
ai fini della limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito
dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi
sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro
a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti
nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i
quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della
gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti
dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del
volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi
necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è
consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori
familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), è aumentato con uno
stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal
suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi
circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un
serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue
condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a
previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura socio-
sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia (2/cost).
La Corte costituzionale, con ordinanza 7-15 marzo 1996, n. 76 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n.
12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli articoli 4, 5 e 12, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione.
5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti
medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della
gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della
gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto
della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le
possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di
promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia
durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari
necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre
del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra,
le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei
spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture
socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra
l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi
autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della
struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la
gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato
anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere
per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della
gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi
autorizzate.
La Corte costituzionale, con ordinanza 7-15 marzo 1996, n. 76 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n.
12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli articoli 4, 5 e 12, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione.
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della
donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da
un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento,
che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è
tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario
dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della
donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal
comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne
comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere
praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve
adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico
presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132
(3), il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed
enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), e le istituzioni di cui
alla legge 26 novembre 1973, numero 817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di
cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-
ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare
gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in
rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza,
rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle
convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte
le case di cura.
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere
effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici
adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il
documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo
per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle
procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi
obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere
comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di
cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal
conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette
alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che
comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al
precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare
l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo
espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione
della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e
garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività
ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile
per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende
parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di
fuori dei casi di cui al comma precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della
gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui
all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974,
n. 386.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie
per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto
all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti
effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7
da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o
convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio
sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato
sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il
medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della
quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 , sono abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta
personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo
assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni,
quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro
difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le
procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del
proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni,
sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione
trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione
della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della
minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se
necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore
di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la
potestà o la tutela .
La Corte costituzionale, con ordinanza 7-15 marzo 1996, n. 76 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n.
12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli articoli 4, 5 e 12, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione.
13. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere
presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia
legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore.
La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice
tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente
ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e
sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal
ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le
informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei
procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale
della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il
medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la
prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e
responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle
tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per
l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono
partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad
approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai
metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale
d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e
assistenziali esistenti nel territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della
Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge
stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno,
sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di
specifica competenza del suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal
comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a
tutela del lavoro la pena è aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la
reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o
minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la
reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione
da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità
indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti
dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,
chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o
interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà.
La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre
a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque
anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna
derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono
aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo
9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a
conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee
a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è
punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del
codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di
aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della
presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.